Certificazione BIS obbligatoria per l’export di macchinari in India

Un recente provvedimento segna un cambiamento significativo nel quadro regolatorio per l’importazione in India di numerose categorie di macchinari e apparecchiature elettriche industriali. Ecco tutti i dettagli della normativa.

                                              Stefano Lugli, Stefano Nicolussi (Servizio Tecnico Ucima)

Il Ministero Indiano per l’industria pesante ha emanato nell’agosto 2024 il provvedimento Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation - OTR) Order, 2024, una normativa che segna un cambiamento significativo nel quadro regolatorio per l’importazione in India di numerose categorie di macchinari e apparecchiature elettriche industriali, tecnologie per il packaging comprese. A partire dal 28 agosto 2025, infatti, viene imposto un obbligo di certificazione e marcatura ‘BIS’.

A Roro ship

Vale la pena sottolineare che tale certificazione non coinvolge solo le aziende che esportano verso il mercato indiano: gli obblighi che ne derivano sono infatti rivolti anche ai fabbricanti locali. L’obiettivo è aumentare il controllo tecnologico sui beni in uso sul territorio indiano, tentando di consolidare il ruolo dell’India come hub manifatturiero alternativo alla Cina.

A fronte di quanto sopra, possiamo notare:

  • la volontà di aumentare la tracciabilità e il controllo su prodotti industriali importati;
  • uno stimolo al trasferimento tecnologico verso l’India tramite standard stringenti;
  • la volontà di ridurre la dipendenza da certificazioni internazionali “esterne”;
  • la consapevolezza della necessità di adeguarsi agli standard internazionali in termini di sicurezza macchine al fine di contrastare l’importazione indiscriminata delle stesse.

Allo stesso tempo l’OTR 2024 funge da filtro selettivo per le tecnologie in ingresso, attraverso:

  • la promozione delle joint venture locali e localizzazione della produzione;
  • la promozione o il sostegno a player stranieri disposti a ‘radicarsi’ nel mercato indiano;
  • l’aumento delle barriere all’entrata per chi esporta senza presidio locale.

Peraltro, la certificazione BIS non è certo una novità assoluta: sono oltre 700 i prodotti soggetti a tale obbligo, principalmente beni destinati al largo consumo (‘ISI’ Scheme), e determinata componentistica elettrica di macchina è soggetta già da tempo a tale obbligo, laddove fornita autonomamente come ricambio (cavi, motori elettrici, motoriduttori, trasformatori, valvole, ecc.).

Il nuovo OTR 2024 crea per la certificazione delle macchine un nuovo Schema (Schema X) particolarmente articolato e complesso, che nasce dall’evoluzione del framework normativo indiano in materia di sicurezza e qualità dei prodotti, ispirandosi a modelli internazionali, ma con un forte adattamento alle priorità locali:

  • Ci si basa su norme indiane che ricalcano le norme ISO;
  • Si introduce un approccio sistemico alla regolamentazione tecnica, con accentramento delle competenze presso le autorità indiane;
  • Si rende obbligatoria la conformità tecnica preventiva per un numero crescente di categorie merceologiche di beni strumentali.


Il campo di applicazione
L’allegato 1 al provvedimento indica espressamente le categorie di prodotti (macchine, attrezzature, parti, componenti, sistemi di comando, apparecchiature elettriche, ecc.) soggette all’obbligo certificativo, abbinandole a dei codici doganali specifici: il fatto di rientrare in una precisa classificazione doganale del bene fa scattare o meno gli obblighi certificativi. 

L’elenco è molto vasto e comprende diverse tipologie di macchine. Per quanto riguarda la tecnologia per il packaging, essa è espressamente citata con riferimento a tutti i tipici codici doganali di settore: 842220, 842230, 842240, 842290.

L’invito a tutte le aziende, pertanto, è di fare una verifica puntuale su tutte le tecnologie esportate in India, ma di fatto tutte le tipologie di macchine per il confezionamento rientrano nel nuovo obbligo certificativo BIS. Non solo, anche tutti i ricambi catalogati 842290 quali specifiche parti di macchine per il packaging.

Qualora infatti attrezzature o ricambi siano fornite in ambito post-vendita e il codice doganale corrisponda a quello contenuto nell'allegato 1, allora anche questi ricambi/parti di macchine saranno assoggettati alla marcatura a prescindere dal fatto che la macchina in uso in India rientri o meno come codice doganale nell'ambito di applicazione della certificazione BIS.

Tali componenti, laddove integrati nelle machine vendute in India, non sono ovviamente soggetti ad obbligo certificativo BIS in quanto il prodotto interessato dal provvedimento è la macchina nel suo complesso. Ciò non toglie che, o per motivi contrattuali o per scelta aziendale, non si possa pensare ad attrezzaggi specifici delle macchine esportate in India con componentistica marcata BIS.

Conformità
Come già intuibile dal titolo dell’Order 2024 che ha istituito il nuovo obbligo certificativo (Machinery and Electrical Equipment Safety), anche per la corretta immissione sul mercato indiano delle macchine diventa prioritario garantire il rispetto delle principali normative di sicurezza. E infatti le macchine, parti di macchine e ricambi rientranti come codici doganali in Allegato 1 dovranno essere conformi alle principali norme di sicurezza emanate a livello ISO mondiale.

India in a worlwide context

In particolare:

  • Dovranno essere conformi allo standard indiano IS 16819:2018 che è in tutto e per tutto la ISO 12100: 2010, norma “madre” in materia di progettazione sicura delle macchine;
  • Dovranno essere conformi a tutte le 53 norme ISO indicate in Allegato 2, ovviamente laddove applicabili: si va dalla norma IEC 60204-1 sulla sicurezza degli equipaggiamenti elettrici di macchina, alla serie ISO 14122 sui requisiti per gli accessi in quota, alla ISO 14120 sui ripari, ecc.;
  • Dovranno essere conformi alle norme ISO di tipo C indicate in Allegato 3 (nessuna di queste però si applica alle tecnologie per il packaging).

La rispondenza alle norme tecniche diventa quindi obbligatoria per poter esportare in India i prodotti soggetti agli obblighi certificativi.

La procedura
Diciamo innanzitutto che vi sono due possibili strade:

  1. Procedura Certificato di Conformità (CoC) per specifici lotti e specifiche spedizioni (da ripetere quindi tutte le volte una volta terminati i lotti coinvolti);
  2. Procedura License, valida per tutte le tipologie di macchine richieste e di durata da 3 a 6 anni a seconda dei casi.

In ogni caso, per entrambe le tipologie la procedura parte da un obbligo di iscrizione preventivo dell’azienda esportatrice in India e relativa richiesta di registrazione per le tipologie di macchine che saranno esportate in India. Gli esportatori esteri hanno un sito dedicato a tal fine: Foreign Manufacturers Certification Department (Scheme X), descritto in figura 1.

Organisation framework

Fig. 1: Courtesy of Octagona Srl – Bonfiglioli Consulting Company

Lo Schema X è un nuovo schema di certificazione introdotto dal Bureau of Indian Standards (BIS), che consente ai produttori di acquisire una licenza BIS o un certificato di conformità (CoC), a differenza degli schemi tradizionali che offrono solo una licenza.

APPLICABILITÀ DELLA LICENZA

  • La licenza di applica ai produttori impegnati nella produzione continua


CERTIFICATO DI CONFORMITÀ (CoC)

  • Concesso solo per una produzione unica.


3 – 6 ANNI DI LICENZA

  • La licenza iniziale viene concessa per un periodo da 3 a 6 anni e il rinnovo è possibile per la stessa durata.


Nota:

  • La licenza viene concessa solo dopo una valutazione positiva della documentazione tecnica del produttore.
  • Durante la visita in loco, il BIS effettua anche una valutazione dell’impianto di produzione.

Poiché la certificazione BIS è di fatto un “ibrido” tra certificazione di prodotto e certificazione aziendale, andranno esattamente individuati in sede di registrazione tutti gli stabilimenti di produzione dei prodotti esportati in India.

Presupposto indispensabile per procedere alla registrazione è l’individuazione per entrambe le tipologie la procedura di un Rappresentante Indiano Autorizzato (AIR), il cui nome ed estremi vanno riportati in registrazione, che deve essere un residente indiano e che dovrà dichiarare di essere responsabile del rispetto, per conto del fabbricante europeo, delle disposizioni della Legge, delle Regole, dei Regolamenti e dei Termini e Condizioni stabiliti nella Licenza BIS, in relazione alla concessione e al funzionamento della licenza. 
Non sembrano sussistere requisiti particolari che l’AIR debba soddisfare. 

Una volta terminata con successo la registrazione, a quel punto tutto avverrà tramite personale/procedura del BIS indiano che, dopo aver verificato il Fascicolo Tecnico delle macchine e altra documentazione necessaria, per entrambe le tipologie di procedura dovrà effettuare un audit in Italia (presso lo/gli stabilimento/i dell’esportatore) e verificare vari aspetti; tra questi, la stesura di test report secondo ISO 12100 e l’effettuazione di test elettrici secondo IEC 60204-1 tramite delega ad un laboratorio aziendale interno.

Una volta terminata questa fase, seguirà la valutazione finale, in India, degli esiti degli audit. Completate tutte le verifiche, avverrà il rilascio del Coc o della licenza, a seconda dei casi.

La procedura appare lunga, complicata e costosa, con la necessità per le aziende di affidarsi a consulenti esperti in materia e comunque con lungaggini inevitabili: non per niente nello stesso sito del BIS si parla di 6-8 mesi come tempistica minima della procedura.

Il costo complessivo della procedura sarà certamente significativo in quanto, oltre alla procedura in sé, occorrerà sostenere integralmente il costo dell’audit presso lo stabilimento italiano e tutte le spese relative (viaggio, vitto, alloggio, ecc.), senza dimenticare il costo per il Rappresentante Indiano Autorizzato e per le inevitabili consulenze di supporto.

Una buona notizia: la proroga al 1° settembre 2026
Come emerge anche da quanto descritto finora, sarebbero proprio mancati i tempi tecnici per poter ottenere nei tempi previsti (28 agosto 2025) la certificazione richiesta. 

Tali problematiche applicative sono state trasmesse anche da Ucima sia direttamente alle autorità indiane sia ai Ministeri Italiani competenti, con la predisposizione di un Position Paper distribuito nel recente meeting governativo Italia-India svoltosi lo scorso 5 giugno a Brescia, con il quale Ucima ha proposto alcune soluzioni alle autorità indiane:

  • la prima e più immediata: una proroga di almeno 1 anno per la sua entrata in vigore;
  • una volta a regime: individuare organismi internazionali presenti nei principali stati esteri cui delegare gli audit nel sito industriale del fabbricante, senza dover attendere la visita di un ispettore BIS direttamente dall'India.

 La richiesta di proroga è stata accolta. Con un ordine pubblicato il 13 giugno 2025 nella Gazzetta Ufficiale (S.O. 2579(E)), il Ministero indiano delle Industrie Pesanti ha ufficialmente modificato i termini di applicazione del ‘Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024’: l’entrata in vigore dell’obbligo è stata spostata al 1° settembre 2026.

La proroga riguarda l’intera gamma di prodotti elencati nell’allegato 1 della norma, inclusi macchinari industriali complessi, apparecchiature di automazione e sistemi elettrici e rappresenta una finestra di respiro per i produttori esteri, che avranno più tempo per adeguare la documentazione tecnica, gestire le pratiche di testing e avviare le richieste di certificazione presso enti riconosciuti dal BIS.

Tuttavia, la complessità del sistema di accreditamento e l’elevato numero di categorie coinvolte rendono necessario, comunque, un immediato lavoro di compliance e preparazione.

Nonostante tale proroga, il tema resta attualissimo e di primario interesse per le autorità indiane che hanno recentemente attivato in materia delle sottocommissioni di studio applicative, una relativa proprio al settore packaging.

 Conclusioni
L’aumento esponenziale di nuove regolamentazioni a livello globale rappresenta una nuova sfida per l’industria italiana dei macchinari in quanto le imprese devono confrontarsi sempre più con un contesto più selettivo e normativamente autonomo.

Nello specifico, appare quindi sempre più necessario presidiare il dialogo tecnico-regolatorio tra UE e India e le valutazioni sulla certificazione BIS si inseriscono a pieno titolo negli accordi in definizione; in particolare, i negoziati per l'accordo di libero scambio UE-India hanno recentemente subito una significativa accelerazione, con l'obiettivo di arrivare alla loro conclusione entro la fine del 2025.

Ebbene l’Italia - leader nelle tecnologie per il packaging e, più in generale, espressione di un settore dei beni strumentali molto dinamico - deve adattare il proprio approccio strategico al mercato indiano.

L’OTR 2024 spinge infatti verso un ripensamento delle strategie di internazionalizzazione: più che semplici fornitori, le nostre aziende sono invitate a essere partner di sviluppo locale, con una presenza tecnica/commerciale stabile e alleanze con attori locali, che diventano leve decisive.

Possiamo certamente affermare che l’adeguamento normativo diventa parte della strategia geopolitica d’impresa.

*Le descrizioni contenute in premessa e nelle conclusioni sono parzialmente tratte dal materiale predisposto da Federmacchine in occasione del webinar La Certificazione BIS obbligatoria per poter esportare macchinari in India” del 15 maggio 2025

I servizi Ucima in ambito certificazione BIS       
Ucima mette a disposizione delle aziende del settore un servizio di assistenza e di affiancamento personalizzato sui vari requisiti da rispettare:

  • Supporto nella corretta individuazione dei prodotti aziendali (macchine, attrezzature, componenti e ricambi) soggetti all’obbligo certificativo;
    • Supporto in fase di registrazione della richiesta;
    • Supporto nell’individuazione del Rappresentante Indiano Autorizzato;
    • Predisposizione del necessario Technical File (Fascicolo Tecnico ad hoc) atto a dimostrare la compliance normativa;
    • Predisposizione del documento di riferimento/check List per avvenuta applicazione Norme ISO 12100 e altre norme;
    • Assistenza in test e prove, strutturazione del laboratorio interno di prova;
    • Affiancamento in azienda durante l’audit del BIS;
    • Affiancamento nella procedura e contatti con l’Ufficio Bis indiano.

 

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