La normativa europea sul Bisfenolo A: impatti e tempistiche per l’imballaggio alimentare
Alessandro Pistone - METLAC Socio AIBO-FCE n. 125
Il Bisfenolo A (BPA) è da anni al centro dell’attenzione normativa europea per il suo impiego nei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MCA), a causa delle sue proprietà tossicologiche e dei rischi per la salute umana.
Il nuovo regolamento (Ue) 2024/3190 della Commissione, entrato in vigore il 20 gennaio 2025, rappresenta una svolta significativa, introducendo un divieto quasi totale sull’uso del BPA e di altri bisfenoli classificati come pericolosi, con alcune deroghe e periodi transitori ben definiti.
Il regolamento si applica a una vasta gamma di materiali, tra cui plastiche, rivestimenti e inchiostri da stampa, ma esclude carta e cartone, salvo che questi siano combinati con materiali soggetti al divieto. Gli MCA riciclati non rientrano nell’ambito di applicazione se la presenza di BPA è accidentale e non intenzionale. È importante sottolineare che anche le parti esterne degli imballaggi possono essere soggette al regolamento, se si può ragionevolmente prevederne il contatto con alimenti.
Oltre al BPA, il regolamento vieta l’uso di altri bisfenoli e derivati classificati come CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione) o interferenti endocrini (IE) di categoria 1A o 1B, come per esempio il Bisfenolo S (BPS), il Bisfenolo AF (BPAF), ed il Tetrabromobisfenolo A (TBBPA). Tuttavia, è prevista la possibilità di autorizzazioni specifiche per usi essenziali, previa valutazione del rischio da parte dell’EFSA. Tutti gli MCA soggetti al regolamento devono essere accompagnati da una specifica dichiarazione di conformità, anche se il BPA non è stato utilizzato intenzionalmente, ed anche durante il periodo transitorio. Le note orientative C/2025/6721 relative al regolamento 3190/2024, pubblicate il 17 dicembre 2025 chiariscono che la conformità può essere dimostrata tramite documentazione tecnica, e pertanto le Good Manufacturing Practices (GMP) diventano uno strumento essenziale per dimostrare il rispetto del divieto. In particolare, le aziende devono dimostrare alle autorità di controllo con tracciabilità, documentazione di fornitura, protocolli operativi, documenti di processo e analisi, che in tutte le fasi del processo il BPA non è stato utilizzato né introdotto involontariamente.
Le suddette note orientative, inoltre, chiariscono che se il BPA non è stato utilizzato intenzionalmente nella fabbricazione di MCA (materiali e oggetti a contatto con alimenti), la conformità può essere dimostrata tramite documentazione giustificativa (es. applicazione delle GMP, dichiarazioni di conformità dei fornitori, elenco dei monomeri/sostanze di partenza). In questo caso, le prove analitiche sono facoltative e a discrezione dell’operatore economico, e per poter essere utilizzate devono garantire un limite di rilevabilità tale da poter escludere la presenza del BPA fino a 1µg/kg Uno degli aspetti più rilevanti per il settore imballaggio riguarda le tempistiche dei periodi di transizione.
Oggetti finali monouso (es. imballaggi metallici)
Possono essere immessi sul mercato fino a 18 mesi dall’entrata in vigore (fino al 20 luglio 2026). Dopo questa data, gli imballaggi non riempiti possono rimanere sul mercato per un ulteriore anno per essere riempiti con alimenti, e quelli già riempiti possono essere venduti fino all’esaurimento delle scorte.
Imballaggi per frutta, ortaggi e prodotti della pesca, e imballaggi con rivestimento BPA solo sulla superficie esterna
Il periodo transitorio è esteso a 36 mesi (fino al 20 gennaio 2028), con le stesse regole di esaurimento scorte.
Oggetti ad uso ripetuto (es. utensili da cucina, bottiglie)
Periodo transitorio di 18 mesi, più un anno per la vendita ai consumatori (fino al 20 luglio 2027).
Apparecchiature professionali di produzione alimentare
Periodo transitorio di 36 mesi, più un anno per la vendita (fino al 20 gennaio 2029). Dopo tale periodo, gli oggetti possono essere utilizzati solo dal proprietario originario fino alla fine della loro vita utile, ma non possono essere rivenduti o ceduti. Alcuni esempi relativi ai periodi di transizione.
Esempio 1: Imballaggi metallici monouso (lattine per bevande)
Un’azienda produce lattine per bevande con rivestimento interno a base di BPA.
• Può continuare a immettere sul mercato Ue lattine prodotte con BPA fino al 20 luglio 2026.
• Le lattine non ancora riempite, ma immesse sul mercato entro questa data, possono essere riempite con bevande per un ulteriore anno (fino al 20 luglio 2027).
• Le lattine già riempite e immesse sul mercato entro il periodo transitorio possono essere vendute fino all’esaurimento delle scorte.
• Dopo il 20 luglio 2026, non sarà più possibile immettere nuove lattine con BPA sul mercato Ue, salvo deroghe specifiche.
Esempio 2: Imballaggi per frutta, ortaggi e prodotti della pesca
Un produttore di barattoli metallici per conserve di pesce utilizza BPA nei rivestimenti.
• Per questa categoria, il periodo transitorio è esteso a 36 mesi (fino al 20 gennaio 2028).
• I barattoli non ancora riempiti, ma immessi sul mercato entro questa data, possono essere riempiti per un ulteriore anno (fino al 20 gennaio 2029).
• I prodotti confezionati entro il periodo transitorio possono essere venduti fino all’esaurimento delle scorte.
Esempio 3: Apparecchiature professionali di produzione alimentare
Un’impresa fornisce stampi per dolciumi e componenti di macchinari con BPA a industrie alimentari.
• Può immettere sul mercato questi oggetti fino al 20 gennaio 2028.
• Ha tempo fino al 20 gennaio 2029 per venderli ai clienti.
• Dopo questa data, i componenti già in uso possono continuare a essere utilizzati dal proprietario, ma non possono essere rivenduti o ceduti.
Esempio 4: Importazione di imballaggi da paesi terzi
Un distributore importa imballaggi in plastica da un paese extra-Ue, dove il BPA è ancora consentito.
• Gli imballaggi importati devono rispettare le stesse scadenze e requisiti degli imballaggi prodotti nell’Ue.
• Dopo la fine dei periodi transitori, non sarà più possibile importare e immettere sul mercato UE imballaggi contenenti BPA.
Conclusioni
Il nuovo quadro normativo europeo sul BPA impone una profonda revisione dei processi produttivi e della gestione della conformità per il settore imballaggio alimentare. Le aziende stanno già pianificando attentamente la transizione, tenendo conto delle scadenze e delle deroghe previste, e dovranno altresì monitorare le evoluzioni normative e scientifiche, in particolare per quanto riguarda le alternative al BPA e agli altri bisfenoli pericolosi.
Il nuovo impianto regolatorio sull’uso del BPA in Europa è chiaro e vincolante, ed il successo della sua attuazione dipende da un’applicazione robusta delle GMP, che non servono solo per dimostrare la conformità, ma costituiscono un valore aggiunto per la fiducia commerciale dei clienti e degli stakeholder. Al 2028, la completa eliminazione del BPA diventerà un requisito imprescindibile in tutta la filiera del packaging per alimenti, inclusi gli MCA importati da paesi terzi, che devono già da ora rispettare le stesse regole degli MCA prodotti nell’Ue, e sarà pertanto un’occasione per rinnovare tecnologie e processi secondo i più elevati standard di sicurezza.






