Via libera al Piano Transizione 5.0

Con la pubblicazione del Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, è stato emanato il nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano Transizione 5.0”. La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Definita dalla Commissione Europea un “completamento dell’industria 4.0”, Industria 5.0 è una rivoluzione culturale che ricolloca le imprese nella contemporaneità in cui agiscono.

Siamo di fronte a una nuova fase evolutiva basata su umano-centrismo, resilienza, sostenibilità: una visione che mette al centro le persone e il loro benessere, che mira a rendere le imprese più adattabili e resilienti di fronte ai cambiamenti e alle crisi, e che promuove la tutela dell’ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2. In primo piano le tecnologie di ultimissima generazione ma anche tutte le problematiche socio-ambientali che la quarta rivoluzione industriale aveva tralasciato, a partire dall’aumento delle disuguaglianze, l’inquinamento, le minacce ai diritti fondamentali della persona e alla democrazia.

L’industria 5.0 sarà una Collaborative Industry, ossia un modello di impresa caratterizzato dalla cooperazione tra macchine ed esseri umani, con il fine ultimo di dare un valore aggiunto alla produzione creando prodotti personalizzati che rispettino le esigenze dei consumatori. Per le imprese italiane il Piano rappresenta senz’altro un’opportunità per innovare processi e prodotti, ma anche una grossa sfida che richiede investimenti significativi, competenze adeguate e una visione strategica.

Il Piano in sintesi

Per usufruire delle agevolazioni, gli investimenti devono necessariamente consentire una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per unità produttiva o di almeno il 5% per processo. In questi rientrano tutti i beni strumentali, materiali e immateriali strumentali tecnologicamente avanzati, attività di formazione, oltre a beni per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Il limite massimo dei costi ammissibili è pari a 50 milioni di euro/anno. Per i dettagli rimandiamo alle tabelle in questa pagina.

ll beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un Ente indipendente attestanti ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti; ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti. Il credito non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo

Risorse 2024-2025

Nel complesso il piano prevede fondi per 6,3 miliardi di euro così suddivisi: 3.780 milioni per investimenti finalizzati all’efficientamento energetico, 1.890 milioni per agevolare autoconsumo e autoproduzione e 630 milioni per la formazione. Il credito d’imposta introdotto per favorire la digitalizzazione e la svolta green delle imprese residenti sul territorio italiano, spetta a prescindere dalla dimensione dell’azienda e dal regime adottato.

Riflessi operativi per i costruttori di macchine

Il provvedimento è importantissimo ai fini del rilancio degli investimenti in macchine e impianti sul territorio italiano. I beni oggetto dell’investimento dovranno essere conformi alla 4.0 (con relative regole), ma confluire anche in un progetto che garantisca almeno il 5% di risparmio energetico rispetto alla situazione precedente.

Il concetto di “processo interessato nell’investimento” è cruciale per definire il perimetro su cui valutare il 5% di risparmio energetico richiesto come limite minimo.

Un’interpretazione restrittiva, che limiti il perimetro al bene sostituito o direttamente influenzato dall’investimento, semplificherebbe le valutazioni e i conteggi. Infatti, se l’interpretazione del termine “processo interessato nell’investimento” fosse restrittiva, si potrebbe concentrare l’analisi sulle specifiche attività o macchinari direttamente coinvolti nell’investimento. Ciò agevolerebbe il calcolo del risparmio energetico, in quanto si avrebbe una chiara base di confronto tra la situazione precedente e quella successiva all’implementazione delle nuove tecnologie.

Su questo fronte Ucima, Associazione dei costruttori italiani di macchine per il confezionamento e l’imballaggio, ha avviato colloqui con il Ministero per esplorare la possibilità che l’interpretazione del termine in questione coincida con la prospettiva “restrittiva” auspicata.

Al di là di questo aspetto, Ucima ha comunque proposto una suddivisione del processo di confezionamento che non deve più considerarsi un unicum indistinto, ma necessita di essere suddiviso almeno in:

  • Macchine per il confezionamento primario
  • Macchine per il confezionamento secondario
  • Macchine per il Confezionamento Terziario (imballaggio da trasporto e fine linea)
  • Etichettatura, codifica e marcatura prodotti
  • Ispezione e controllo qualità dei prodotti
  • Alimentazione dei prodotti, movimentazione e logistica interna
  • Macchine per lavaggio, sterilizzazione, ecc.
  • Assemblaggio prodotti

L’approccio dei costruttori con le aziende clienti

La sostanziale differenza rispetto al beneficio 4.0 è che, mentre nel primo caso esistono 7 requisiti tecnici che il bene deve rispettare, nel caso della 5.0 è tutto basato su una valutazione (-5% di consumi energetici) tra situazione ex ante presso lo stabilimento del cliente e situazione produttiva post-intervento con l’introduzione dei nuovi macchinari. Per il raggiungimento dell’obiettivo molto dipenderà dal livello di maggiore o minore obsolescenza dei beni attualmente in uso. In tal senso, un’azienda produttrice di macchine non potrà a priori dichiarare (come invece è possibile con la 4.0) che il suo macchinario assicura un determinato vantaggio in termini di risparmio energetico per ottenere agevolazione. Pertanto, a fronte delle richieste che perverranno dalla clientela, l’approccio più corretto secondo Ucima è il seguente:

  1. Nel caso di investimento in sostituzione di altri beni presenti richiedere al cliente di fornire la situazione ex ante, in altre parole i consumi annuali 2023 relativi al processo che dovrebbe diventare oggetto dell’investimento. È questo un dato che l’azienda cliente non potrà non avere e diventerà la base per ogni valutazione.
  2. Nel caso di investimento che non sostituisce alcun processo, ma si aggiunge a quelli esistenti (fattispecie non normata espressamente dal DL n. 19 del 2 marzo 2024 ma che dovrebbe essere risolta come segue, secondo le anticipazioni Ministeriali) allora si valuterà sempre la situazione ex ante per processi similari esistenti in azienda oppure, se non presenti, occorrerà riferirsi e confrontarsi con i valori guida che saranno emanati a breve con apposito Decreto.

Come ci si può preparare

Nel frattempo, quello che un costruttore di macchine e impianti può fare per rispondere alle richieste delle aziende clienti è dotarsi di schede tecniche, pareri, perizie o altro che attestino la corretta progettazione del nuovo macchinario in termini di efficienza energetica, dettagliandone i motivi e predisponendo degli indicatori in tal senso.

Per agevolare le aziende Ucima sta predispondendo uno schema di “Attestazione Tecnica di efficienza energetica” con le informazioni ritenute più probanti e qualificanti a tal fine, che l’Associazione stessa può redigere su richiesta delle aziende interessate.

Ovviamente tale attestazione potrà anche essere relativa alla singola fattispecie presente nello stabilimento, diventando quindi una validazione a priori da consegnare al cliente di supporto alla sua pratica 5.0. L’Associazione sta inoltre sviluppando un servizio globale mirato ad assistere i produttori di macchinari e i clienti nella procedura di richiesta del credito d’imposta relativo al Piano Transizione 5.0.

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